Con il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” è stato previsto per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un aiuto “a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto”.
Anche per il gas metano sono previsti aiuti sotto forma di credito di imposta.
Chi rientra nel beneficio?
Imprese Energivore e non Energivore, Gasivore e non Gasivore
Energia Elettrica
Il requisito è che la “base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”
Gas
Stessa dinamica per il GAS “qualora il prezzo di riferimento, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.”
Richiesta e scadenza
La data ultima per richiedere l’accesso al beneficio è il 31 dicembre 2022, ricordando che le fatture interessate saranno quelle del secondo trimestre 2022, ovvero riferite ai consumi di aprile, maggio e giugno.
Per quanto non risolva la crisi dei prezzi luce e gas, tale provvedimento lenisce in parte i maggiori costi sostenuti per le materie energetiche. E’ quindi di fondamentale importanza accedere a tale beneficio fiscale.
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